I NOMI DEI CANDIDATI VENGONO RESI NOTI DALL'ORDINE SOLAMENTE ALL'APERTURA DEI SEGGI (2 SETTEMBRE) COME INDICATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.169 AL COMMA 12: "Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni".
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